TITOLO IV. Dell'accesso agli atti, della trasparenza e della riservatezza.
a)giudizi sul profitto o sul comportamento dell'alunno interessato;
b)giudizi di qualifica;
c)atti relativi agli esami di Stato conclusivi del corso di studi;
d)voti e giudizi su singole prove curriculari;
e)criteri collegiali di valutazione;
f)criteri collegiali volti a regolare l'andamento e la conduzione della vita scolastica;
g)elaborati scritti e test di valutazione;
h)ogni parte di verbale di organi collegiali che riguardi azioni o decisioni che abbiano costituito valutazione dell'interessato o abbiano modificato la sua posizione e la sua situazione, anche temporaneamente, all'interno dell'Istituto.
Non si tutela la riservatezza in caso di rilevanza penale delle notizie di cui si giunga in possesso e nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni.