TITOLO III. Della utilizzazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e della biblioteca. Del comportamento in aule speciali e laboratori.
Art.19
- Viste le prerogative del laboratorio e in considerazione del fatto che la strumentazione in essi contenuta può essere utilizzata esclusivamente da personale esperto, le classi ed i Docenti di corsi diversi potranno accedere al laboratorio solo previa autorizzazione del responsabile o del Preside, i quali hanno l'obbligo di accertare le relative competenze.Art.21
- Le attrezzature in carico al laboratorio non possono essere rimosse per essere utilizzate in altri laboratori senza un preventivo consenso del Responsabile del laboratorio che deve accertare, caso per caso, la possibilità di cedere temporaneamente le attrezzature richieste, in relazione alle esigenze di un regolare svolgimento delle esercitazioni.Art.23
- Il Responsabile di Laboratorio coordina la manutenzione ed i modesti rinnovi delle attrezzature presenti nel laboratorio, basandosi sulla collaborazione degli altri Docenti interessati e raccoglie ed ordina le proposte di acquisto di beni durevoli per l’ammodernamento del laboratorio stesso.Art.25
- Il personale che accede al laboratorio è ritenuto responsabile, durante le ore di sua permanenza, di rotture e/o disfunzioni alle attrezzature causate da un corretto utilizzo delle stesse. Nel caso in cui vengano provocati, dolosamente o colposamente, danni rilevanti alle attrezzature e/o apparecchiature di laboratorio, le persone che hanno causato i danni stessi potranno essere soggette a sanzioni disciplinari e/o amministrative.Art.26
- E' indispensabile interrompere le esercitazioni con alcuni minuti di anticipo, affichè gli allievi abbiano il tempo di riordinare le attrezzature, i supporti didattici utilizzati (norme, libri, tabelle, cataloghi, etc.) e procedere alla sistemazione delle macchine o del posto di lavoro in modo che il Collaboratore tecnico possa controllarne l'integrità.Art.28
- Per evitare il verificarsi di incidenti e nel rispetto della normativa vigente , ogni Docente deve:a)rendere edotti gli allievi dei rischi cui sono esposti e delle norme di prevenzione;
b)disporre ed esigere l'osservanza delle norme e l'uso dei mezzi di protezione;
c)mettere in evidenza la presenza dei dispositivi di sicurezza nei reparti e le modalità di utilizzo in presenza di imminente e grave pericolo;
d)consentire l'uso, da parte degli studenti, di attrezzature o macchinari in tensione solo sotto la sua sorveglianza;
e)illustrare i cartelli segnalatori ed il modo di rispettarli;
f)rendere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale.
Inoltre tutti coloro che accedono ad un laboratorio devono:
a)osservare le norme;
b)vietare l'accesso agli estranei e ai non addetti al reparto;
c)usare i dispositivi di sicurezza;
d)segnalare le deficienze dei dispositivi e mezzi di sicurezza e protezione;
e)non rimuovere o modificare i mezzi di protezione senza specifica
autorizzazione del personale per la sicurezza;
f)non compiere operazioni che non siano di loro competenza.
Art.29
- Ferme restando tutte le disposizioni di legge in materia di responsabilità e custodia dei beni si esplicita che lo stato dei beni, la loro funzionalità ed il rispetto delle caratteristiche di funzionamento e delle norme di prevenzione e protezione, ivi compresa la distribuzione dell'energia elettrica ai banchi ed alle macchine di laboratorio, sono incombenze e responsabilità di ogni singolo lavoratore della scuola e non solo del Responsabile di laboratorio.Art.30
- Ai responsabili di laboratorio, nominati dal Preside su indicazione del Collegio dei Docenti o dei docenti di specializzazione, sono affidati compiti di:a)custodire il materiale didattico, tecnico scientifico in dotazione al laboratorio (o reparto, aula speciale o palestra) (art. 7 D.I. 28/05/75),
b)definire e controllare le modalità di utilizzo e funzionamento del laboratorio (o reparto, aula speciale o palestra) nell'ambito delle direttive generali emanate dal Consiglio d'Istituto;
c)coordinare le richieste dei vari Docenti per l'acquisto di materiali o attrezzature. Tali richieste vanno trasmesse al Coordinatore di specializzazione;
d)proporre iniziative per l'aggiornamento relativo alle attrezzature presenti in laboratorio. Tali proposte vanno sottoposte al Coordinatore di specializzazione;
e)predisporre la lista del personale autorizzato ad accedere al laboratorio;
f)esprimere parere in merito all'uso del laboratorio da parte di personale non espressamente autorizzato.
Art.32
- Agli Alunni, durante la permanenza nei laboratori di fisica e chimica, è fatto divieto:a)di assaggiare o odorare a lungo sostanze chimiche;
b)di toccare o travasare prodotti senza la diretta autorizzazione dell'Insegnante;
c)di usare strumenti taglienti;
d)di portare sostanze o strumenti fuori dal laboratorio;
e)di usare sostanze ed attrezzature per fini anomali, per scherzi e giochi o per organizzare esperimenti di loro invenzione;
f)di correre nei laboratori;
g)di aprire all'improvviso o con violenza porte o finestre.
L'uso di qualsiasi attrezzatura ginnico-sportiva, compresi palloni di ogni genere, deve essere ordinato o autorizzato dal Docente.