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TITOLO III. Della utilizzazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e della biblioteca. Del comportamento in aule speciali e laboratori.

Art.14 - La cura delle attrezzature tecnico-scientifiche compete al Capo d'Istituto in quanto consegnatario dei beni dello Stato.
Per gli aspetti tecnici dello svolgimento della funzione di cui al comma precedente, il Capo d'Istituto si avvale della collaborazione dei Collaboratori Tecnici, ai quali verrà rivolta ogni segnalazione da parte dei Docenti e del Personale Ausiliario.
Il Preside, all'inizio di ogni anno scolastico, chiede al Collegio dei Docenti di indicare i Docenti da nominare come responsabili delle aule speciali, dei reparti e dei laboratori.
Art.15 - Il prestito dei volumi della biblioteca è esteso a tutti gli Studenti iscritti e a tutto il Personale in servizio presso l'Istituto. Le relative operazioni si svolgono secondo un orario di disponibilità del Personale che il Preside rende noto ogni anno non appena pubblicato l'orario settimanale definitivo delle lezioni.
Il prestito esterno, limitato a casi di studiosi e ricercatori che motivino senza possibilità di dubbio la loro competenza e necessità, può avvenire solo su autorizzazione diretta del Preside, senza eventualità di delega.
La durata del prestito non può superare giorni 30.
In ogni caso ogni opera dovrà essere restituita entro la fine delle lezioni.
E' stabilita una deroga al comma precedente solo nel caso di Candidati all'Esame di Stato. In tal caso l'opera in prestito dovrà essere restituita entro il giorno di effettuazione delle prove orali. Prima dell'inizio delle lezioni dell'A.S. successivo, si procede alla revisione dell'effettivo rientro di ogni volume dato in consultazione o in prestito.
Ogni operazione di prestito viene registrata su supporto magnetico, di cui si effettuano periodicamente stampe per conservarne copia agli atti.
Art.16 - All'inizio di ogni A.S. il Preside distribuisce ad ogni Docente che ne debba fare uso copia delle chiavi dei laboratori e delle aule speciali. I Docenti in parola firmano un verbale cumulativo di consegna.
Art.17 - Ogni lezione svolta in laboratorio o in aula speciale viene registrata su apposito giornale. Ivi vengono trascritti, se del caso, eventi eccezionali che abbiano riferimento al materiale custodito nel locale.
Art.18 - L'accesso al laboratorio (reparto, aula speciale, palestra) è consentito a Docenti per attività didattiche con allievi, a gruppi di docenti per corsi di aggiornamento, a singoli Docenti per espletare la preparazione alle attività connesse al laboratorio, a gruppi di allievi sotto la stretta sorveglianza di un Docente e/o del Collaboratore tecnico e/o Responsabile del laboratorio, al personale tecnico per attività di aggiornamento e/o formazione.
Di seguito con l'uso del termine laboratorio si intenderà anche reparto, aula speciale e palestra.

Art.19 - Viste le prerogative del laboratorio e in considerazione del fatto che la strumentazione in essi contenuta può essere utilizzata esclusivamente da personale esperto, le classi ed i Docenti di corsi diversi potranno accedere al laboratorio solo previa autorizzazione del responsabile o del Preside, i quali hanno l'obbligo di accertare le relative competenze.

Art.20 - Nel caso che persone non espressamente autorizzate intendano accedere al laboratorio dovranno presentare richiesta scritta al Preside e al responsabile di laboratorio nella quale compaiano l'elenco delle persone che intendono usufruire del laboratorio, il/i giorni e l'orario di utilizzo e le motivazioni.
Il Responsabile del laboratorio e/o il Preside si riservano il diritto di permettere l'accesso in base alle esigenze didattiche e alle motivazioni addotte.

Art.21 - Le attrezzature in carico al laboratorio non possono essere rimosse per essere utilizzate in altri laboratori senza un preventivo consenso del Responsabile del laboratorio che deve accertare, caso per caso, la possibilità di cedere temporaneamente le attrezzature richieste, in relazione alle esigenze di un regolare svolgimento delle esercitazioni.

Art.22 - Prima delle esercitazioni è necessario procedere alla ricognizione delle attrezzature in giacenza nei posti di lavoro, eventuali guasti , rotture o ammanchi devono essere segnalati al Collaboratore tecnico per effettuare l'intervento di propria competenza, al responsabile di laboratorio a all'ufficio tecnico per eventuali addebiti.
Eventuali guasti o anomalie di funzionamento delle attrezzature, che si verificassero durante lo svolgimento delle esercitazioni, vanno segnalate al Collaboratore tecnico, e/o al Responsabile del laboratorio, che provvede se possibile, alla loro riparazione. Se l'intervento del Collaboratore tecnico non fosse sufficiente, il Docente segnalerà il guasto direttamente al responsabile del laboratorio.

Art.23 - Il Responsabile di Laboratorio coordina la manutenzione ed i modesti rinnovi delle attrezzature presenti nel laboratorio, basandosi sulla collaborazione degli altri Docenti interessati e raccoglie ed ordina le proposte di acquisto di beni durevoli per l’ammodernamento del laboratorio stesso.

Art.24 - Il Collaboratore tecnico è tenuto alla manutenzione periodica e preventiva con il Responsabile di laboratorio di tutte le attrezzature del laboratorio di competenza.
Per agevolare tale lavoro si farà uso di specifiche schede denominate "scheda macchina" opportunamente predisposte.

Art.25 - Il personale che accede al laboratorio è ritenuto responsabile, durante le ore di sua permanenza, di rotture e/o disfunzioni alle attrezzature causate da un corretto utilizzo delle stesse. Nel caso in cui vengano provocati, dolosamente o colposamente, danni rilevanti alle attrezzature e/o apparecchiature di laboratorio, le persone che hanno causato i danni stessi potranno essere soggette a sanzioni disciplinari e/o amministrative.

Art.26 - E' indispensabile interrompere le esercitazioni con alcuni minuti di anticipo, affichè gli allievi abbiano il tempo di riordinare le attrezzature, i supporti didattici utilizzati (norme, libri, tabelle, cataloghi, etc.) e procedere alla sistemazione delle macchine o del posto di lavoro in modo che il Collaboratore tecnico possa controllarne l'integrità.

Art.27 - Il materiale didattico, libri riviste, dispense etc. presenti in reparto e/o in laboratorio può essere richiesto per consultazione, per un tempo massimo di 7 giorni, dai docenti e dagli allievi.
La richiesta va fatta al responsabile di laboratorio, che provvede ad annotare su di un appossito registro il titolo del libro, o dispensa o rivista, l'autore, il nome del Docente o dell'allievo e la data di prelievo. Il richiedente deve, in calce alla registrazione, apporre la propria firma e la data, sia al ritiro che alla consegna.

Art.28 - Per evitare il verificarsi di incidenti e nel rispetto della normativa vigente , ogni Docente deve:

a) rendere edotti gli allievi dei rischi cui sono esposti e delle norme di prevenzione;
b) disporre ed esigere l'osservanza delle norme e l'uso dei mezzi di protezione;
c) mettere in evidenza la presenza dei dispositivi di sicurezza nei reparti e le modalità di utilizzo in presenza di imminente e grave pericolo;
d) consentire l'uso, da parte degli studenti, di attrezzature o macchinari in tensione solo sotto la sua sorveglianza;
e) illustrare i cartelli segnalatori ed il modo di rispettarli;
f) rendere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Inoltre tutti coloro che accedono ad un laboratorio devono:

a) osservare le norme;
b) vietare l'accesso agli estranei e ai non addetti al reparto;
c) usare i dispositivi di sicurezza;
d) segnalare le deficienze dei dispositivi e mezzi di sicurezza e protezione;
e) non rimuovere o modificare i mezzi di protezione senza specifica
autorizzazione del personale per la sicurezza;
f) non compiere operazioni che non siano di loro competenza.

Art.29 - Ferme restando tutte le disposizioni di legge in materia di responsabilità e custodia dei beni si esplicita che lo stato dei beni, la loro funzionalità ed il rispetto delle caratteristiche di funzionamento e delle norme di prevenzione e protezione, ivi compresa la distribuzione dell'energia elettrica ai banchi ed alle macchine di laboratorio, sono incombenze e responsabilità di ogni singolo lavoratore della scuola e non solo del Responsabile di laboratorio.

Art.30 - Ai responsabili di laboratorio, nominati dal Preside su indicazione del Collegio dei Docenti o dei docenti di specializzazione, sono affidati compiti di:

a) custodire il materiale didattico, tecnico scientifico in dotazione al laboratorio (o reparto, aula speciale o palestra) (art. 7 D.I. 28/05/75),
b) definire e controllare le modalità di utilizzo e funzionamento del laboratorio (o reparto, aula speciale o palestra) nell'ambito delle direttive generali emanate dal Consiglio d'Istituto;
c) coordinare le richieste dei vari Docenti per l'acquisto di materiali o attrezzature. Tali richieste vanno trasmesse al Coordinatore di specializzazione;
d) proporre iniziative per l'aggiornamento relativo alle attrezzature presenti in laboratorio. Tali proposte vanno sottoposte al Coordinatore di specializzazione;
e) predisporre la lista del personale autorizzato ad accedere al laboratorio;
f) esprimere parere in merito all'uso del laboratorio da parte di personale non espressamente autorizzato.
Art.31 - Per le specificità di alcuni laboratori è possibile l'integrazione al presente regolamento.
L'integrazione, proposta dal Coordinatore di specializzazione, deve essere sottoposta all'approvazione del Preside e/o della commissione allo scopo designata.
In caso di mancato rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento, la Presidenza si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del laboratorio in oggetto.

Art.32 - Agli Alunni, durante la permanenza nei laboratori di fisica e chimica, è fatto divieto:

a) di assaggiare o odorare a lungo sostanze chimiche;
b) di toccare o travasare prodotti senza la diretta autorizzazione dell'Insegnante;
c) di usare strumenti taglienti;
d) di portare sostanze o strumenti fuori dal laboratorio;
e) di usare sostanze ed attrezzature per fini anomali, per scherzi e giochi o per organizzare esperimenti di loro invenzione;
f) di correre nei laboratori;
g) di aprire all'improvviso o con violenza porte o finestre.
Art.33 - L'accesso alla Palestra è consentito solo ad Allievi in tenuta sportiva che abbia i caratteri della funzionalità ginnica e della decenza personale. E' obbligatorio l'uso di scarpe da ginnastica in gomma non indossate per il resto della mattinata.
L'uso delle calzature di cui al comma precedente è obbligatorio anche per gli Allievi esonerati temporaneamente o per lungo tempo dagli esercizi pratici di educazione fisica.

L'uso di qualsiasi attrezzatura ginnico-sportiva, compresi palloni di ogni genere, deve essere ordinato o autorizzato dal Docente.