Art.1
- Alla vigilanza sugli Alunni provvede il Personale in servizio presso l'Istituto, con la qualifica di Docente o Collaboratore scolastico, secondo le rispettive mansioni, fatto salvo il caso di cui al successivo articolo.Art.2
- Nel caso di svolgimento di lezione o esercitazione tenuta o coordinata da Esperto, Insegnante, Relatore o Tutor estranei all'organico dell'Istituto, l'Esperto, Insegnante, Relatore o Tutor assumerà l'obbligo di vigilanza per la durata della lezione o dell'esercitazione o della visita di cui l'Esperto, Insegnante, Relatore o Tutor è incaricato dall'Istituto. Qualora sia prevista la presenza di un Insegnante dell'Istituto con funzioni di tutoraggio, la responsabilità sarà solidale.Art.6
- Il periodo di tempo che intercorra tra la fine dell'orario mattutino e l'inizio di qualsiasi impegno scolastico programmato per il pomeriggio non è considerato tempo scolastico, nè potranno attivarsi forme di vigilanza sugli Allievi. L'allievo che acceda ai locali scolastici nel periodo di cui al comma precedente è considerato come pubblico esterno che acceda agli Uffici o visiti la Scuola.Art.7
- Gli Allievi dell'Istituto non possono recarsi in atri e corridoi ove non insistano le aule occupate dall'Istituto stesso.Art.8
- Il divieto di fumare, oltre alle aule,laboratori e locali assimilati , è esteso anche ai bagni , ai corridoi e ad ogni altro locale scolastico.E’ fatto assoluto divieto di utilizzare in orario di lezione e durante l’attività didattica il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici.
Il presente divieto vale per tutti gli studenti e per il personale docente.
L’utilizzo di tali apparecchiature in violazione del divieto anzidetto da parte degli studenti rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile. L’eventuale comunicazione tra studente e famiglia in caso di necessità durante l’orario scolastico è garantita attraverso le linee telefoniche dell’istituto .La violazione del divieto da parte del personale docente configura violazione degli obblighi di servizio e come tale rileva a fini disciplinari
Le Famiglie degli Allievi di minore età saranno rese edotte della convocazione e del congedo di cui al primo comma del presente articolo tramite comunicazione che potrà riferirsi anche all’intera durata del progetto, se non trattasi di eventi singoli.