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TITOLO I. Della vigilanza sugli Alunni.

Art.1 - Alla vigilanza sugli Alunni provvede il Personale in servizio presso l'Istituto, con la qualifica di Docente o Collaboratore scolastico, secondo le rispettive mansioni, fatto salvo il caso di cui al successivo articolo.
In caso di copresenza di Docenti dovuta a programmazione ordinaria o straordinaria, la responsabilità è solidale.

Art.2 - Nel caso di svolgimento di lezione o esercitazione tenuta o coordinata da Esperto, Insegnante, Relatore o Tutor estranei all'organico dell'Istituto, l'Esperto, Insegnante, Relatore o Tutor assumerà l'obbligo di vigilanza per la durata della lezione o dell'esercitazione o della visita di cui l'Esperto, Insegnante, Relatore o Tutor è incaricato dall'Istituto. Qualora sia prevista la presenza di un Insegnante dell'Istituto con funzioni di tutoraggio, la responsabilità sarà solidale.

Art.3 - Le funzioni di vigilanza del Personale d'Istituto sono regolate dagli articoli che seguono nella gestione ordinaria dell'Istituto.
Il Capo d'Istituto può ricorrere ad ordini di servizio nella materia di cui al presente titolo per assicurare l'incolumità fisica degli Allievi nei casi non previsti dal presente regolamento.
Art.4L’accesso all’istituto da parte degli alunni è consentito dalle ore 8.10.In fase d'entrata, gli Alunni sono vigilati negli atrii e nei corridoi dal Personale Ausiliario equamente distribuito nei vari spazi in relazione al numero di unità in servizio previste dalla turnazione stabilita dal Capo d'Istituto, sentiti il Responsabile Amm.vo e l'Assemblea del Personale ATA. La turnazione di cui al precedente comma può essere concordata verbalmente tra il Capo d'Istituto e il Personale Ausiliario, in considerazione della flessibilità, complessità e lunga durata dell'orario scolastico in tutte le sue articolazioni.
Nelle giornate in cui si ravvisino condizioni atmosferiche che potrebbero costituire nocumento alla salute fisica degli Allievi, essi potranno essere ammessi negli atrii d'ingresso prima delle 8.10, comunque mai prima delle ore 8.00. In tale ultimo caso è prevista solo una sorveglianza generica sugli accessi dell'atrio stesso a cura dei collaboratori scolastici in servizio.
I Docenti si troveranno nelle classi ove svolgeranno la prima ora di lezione con cinque minuti di anticipo rispetto all'inizio della lezione. L'inizio del periodo dei cinque minuti sarà segnato dal suono della campanella.
Gli Alunni potranno entrare nelle rispettive classi durante i cinque minuti di cui all'articolo precedente. Su di loro vigileranno i Docenti.
Art.5 - Durante la breve interruzione concessa nel corso della mattinata per consumare colazioni e per breve ricreazione, i Docenti avranno compiti di vigilanza all’interno della classe ove hanno svolto la lezione precedente.
La vigilanza nei corridoi e nei cortili interni è affidata al Personale Ausiliario in servizio ai piani, secondo i criteri di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
Non svolgeranno la vigilanza di cui al primo comma del presente articolo solo i Docenti che, in base all'orario settimanale delle lezioni o a variazioni momentanee intervenute, sono tenuti a raggiungere nell'ora successiva una diversa sede scolastica. In tal caso ne renderanno edotti gli Ausiliari in servizio al piano in cui trovasi la classe.

Art.6 - Il periodo di tempo che intercorra tra la fine dell'orario mattutino e l'inizio di qualsiasi impegno scolastico programmato per il pomeriggio non è considerato tempo scolastico, nè potranno attivarsi forme di vigilanza sugli Allievi. L'allievo che acceda ai locali scolastici nel periodo di cui al comma precedente è considerato come pubblico esterno che acceda agli Uffici o visiti la Scuola.

Art.7 - Gli Allievi dell'Istituto non possono recarsi in atri e corridoi ove non insistano le aule occupate dall'Istituto stesso.

Art.8 - Il divieto di fumare, oltre alle aule,laboratori e locali assimilati , è esteso anche ai bagni , ai corridoi e ad ogni altro locale scolastico.

E’ fatto assoluto divieto di utilizzare in orario di lezione e durante l’attività didattica il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici.

Il presente divieto vale per tutti gli studenti e per il personale docente.

L’utilizzo di tali apparecchiature in violazione del divieto anzidetto da parte degli studenti rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile. L’eventuale comunicazione tra studente e famiglia in caso di necessità durante l’orario scolastico è garantita attraverso le linee telefoniche dell’istituto .La violazione del divieto da parte del personale docente configura violazione degli obblighi di servizio e come tale rileva a fini disciplinari

Art.9 - Durante le assemblee studentesche d'Istituto, svolte di regola nel Palazzetto dello Sport assegnato all'Istituto o in locali esterni alla scuola e consoni ad ospitare l'intera scolaresca in un'unica soluzione, la vigilanza sui moduli d’accesso ai locali è svolta sia dai Docenti in servizio che dai collaboratori scolastici, in numero congruo ad evitare il verificarsi di danni o pericoli dovuti al libero accesso alla sede di riunione.
Il Capo d'Istituto, preso atto dei locali proposti per l'uso di cui al comma precedente, regolerà nella circolare interna di convocazione i modi della vigilanza sulla entrata dei locali.
Gli Allievi saranno convocati direttamente nei locali di cui al comma precedente per il tempo d'inizio dell'Assemblea e da lì verranno congedati nell'orario previsto nella circolare interna di convocazione. Le Famiglie saranno rese edotte con comunicazione dettata agli allievi della data e dell’orario dell’assemblea.
Art.10 - Per lo svolgimento di stage, attività di tirocinio o gare sportive presso Aziende, Enti e Attrezzature atletiche esterne alla scuola, gli Studenti interessati potranno essere convocati direttamente presso i luoghi di cui sopra, sede delle attività specificate, o da lì essere congedati, qualora esistano consoni mezzi di trasporto pubblici.
Eventuali trasferimenti intermedi verso o dal luogo dello stage, del tirocinio o dell’evento sportivo di cui al comma precedente si svolgeranno a gruppo compatto, a piedi, e con l'accompagnamento dei Docenti impegnati nell'attività.

Le Famiglie degli Allievi di minore età saranno rese edotte della convocazione e del congedo di cui al primo comma del presente articolo tramite comunicazione che potrà riferirsi anche all’intera durata del progetto, se non trattasi di eventi singoli.